La gestione del procedimento passa alla Regione e la competenza non è più comunale.

In base Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2022-2026” e dall’art. 58 comma 5 del Regolamento forestale regionale n. 3 del 1 agosto 2018, le attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti dai lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità, i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00.

Nei Comuni delle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890) individuate ai sensi del Piano regionale PAIR 2030, nel periodo 1° ottobre – 31 marzo vige il divieto di abbruciamento dei residui vegetali.

Rispetto a questo divieto, sono ammesse alcune deroghe, in particolare se ricorrono le seguenti condizioni:

  • L’area in cui si pratica l’abbruciamento non è raggiungibile dalla viabilità ordinaria (strade, pubbliche e private, percorribili da veicoli idonei alla raccolta di residui vegetali).
  • L’abbruciamento può essere effettuato solo da parte del proprietario o del detentore del terreno (sempre in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno) e ne deve essere data comunicazione con le modalità descritte nei paragrafi successivi.
  • L’abbruciamento può essere effettuato solo nei giorni in cui non sono scattate le misure emergenziali per le polveri sottili attivate attraverso il bollettino “liberiamolaria” emesso da ARPAE per comunicare l’allerta smog, il bollettino è disponibile al seguente link: https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali .
  • Durante il periodo di divieto (1° ottobre – 31 marzo) la deroga è consentita solo per 2 giorni utilizzabili nel mese di marzo e/o nel mese di ottobre.
A seguito delle indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria, sono anche consentiti abbruciamenti nelle superfici investite a riso senza il limite dei due giorni di cui sopra, purché avvengano nei soli mesi di ottobre e marzo; se tali superfici ricadono in zona svantaggiata, gli abbruciamenti delle paglie di riso possono essere eseguiti in tutto il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.

Comunicazione

Gli abbruciamenti possono essere comunicati telefonando al Numero verde regionale 800 841 051 o inviando un’e-mail all’indirizzo so.emiliaromagna@vigilfuoco.it o utilizzando l’apposito applicativo web.

La comunicazione è obbligatoria per gli abbruciamenti che verranno eseguiti a meno di 100 metri dai boschi, dai terreni saldi e dai terreni saldi arbustati o cespugliati, dai castagneti da frutto, dalle tartufaie controllate e coltivate, dagli impianti di arboricoltura da legno e dai pioppeti.

La comunicazione è comunque obbligatoria, anche lontano dai boschi e dagli altri terreni di cui sopra, per tutti gli abbruciamenti eseguiti da ottobre marzo in deroga ai divieti imposti per la qualità dell’aria nei Comuni dell’agglomerato di Bologna e delle zone Pianura Ovest e Pianura Est (si ribadisce che sono possibili solo 2 giornate di deroga dal divieto generale).

Nella comunicazione si dovranno indicare le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione.

L’abbruciamento deve terminare entro le quarantotto ore successive al momento in cui viene dato l’avviso.

Maggiori dettagli:

L’ordinanza sindacale n. 7/2024 (allegato), ordinanza attuativa delle misure in materia di qualità dell’aria, pone fino al 31/03/2024 limitazioni ai veicoli, ai ciclomotori, ai motocicli e agli impianti di riscaldamento più inquinanti e all’abbruciamento di residui vegetali.