Art. 7 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 186″Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.”
Tale norma si pone in rapporto di specialità con la cessione di fabbricato di cui all’art. 12 L. 191/1978.
La dichiarazione di ospitalità va fatta nel caso in cui si ospiti, a qualsiasi titolo, nella propria abitazione, oppure si ceda un’immobile ad un cittadino extracomunitario. Affinché scatti l’obbligo della dichiarazione è, quindi, sufficiente ospitare o cedere un fabbricato ad un cittadino extracomunitario (l’obbligo di comunicare la cessione di fabbricato nei confronti dei cittadini comunitari, invece, avviene solo nei casi in cui la cessione sia per un periodo superiore ai 30 giorni).
Chi ospita un cittadino extracomunitario, anche se minore, nella propria abitazione deve darne comunicazione entro 48 ore all’autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trova l’immobile.
La dichiarazione di ospitalità deve essere fatta dalla persona proprietaria dell’immobile o titolare del contratto di locazione compilando l’apposito modulo.
Per il calcolo delle 48 ore sono esclusi i giorni festivi.
Documentazione necessaria:
Atto finale: presa d’atto e rilascio ricevuta. Trasmissione riepilogativo mensile alla questura.
Tempi di risposta: immediata all’interessato.
Referenti:
Gianna Salsini
urp@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it
Tel: 0516638526