Con l’entrata in vigore del testo unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000), gli uffici pubblici non possono più chiedere certificati relativi a:

  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo, o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore, del figlio, ecc.;
  • iscrizione in albi o elenchi teuti da pubbliche amministrazioni come ad esempio l’iscrizione alla camera di commercio;
  • l’appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio,
  • esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualifica tecnica;
  • reddito, situazione economica;
  • assolvimento di obblighi contributivi;
  • possesso e numero di codice fiscale, di partita IVA, e tutti i dati presentati nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi titolo;
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; non essere a conoscenza di essere sottoposto a precedenti penali;
  • vivere a carico; tutti i dati contenuti nei registri di stato civile (ad esempio la maternità la paternità la separazione o comunione dei beni);
  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non avere presentato la domanda di concordato

Basta una dichiarazione in carta semplice, firmata dall’interessato, senza autentica della firma.
(Si possono utilizzare i moduli predisposti dal Comune).

In luogo dei certificati, le Pubbliche Amministrazioni dovranno accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi indicare dall’interessato gli elementi necessari (ad esempio per il diploma di scuola secondaria il cittadino dovrà indicare l’istituto e l’anno in cui si è diplomato).
L’autocertificazione è estesa ai privati (ad esempio banche e assicurazioni) che decidano di accettarla.
Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l’autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà

I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.
Le restanti certificazioni hanno validità sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamenti non prevedono una validità superiore.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono.

RESTANO ESCLUSI I CERTIFICATI MEDICI, DI CONFORMITA’ CE, DI MARCHI O BREVETTI.

I Tribunali non sono tenuti ad accettare l’autocertificazione.

Normative di riferimento:

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445-Art. 34