Con l’entrata in vigore del testo unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000), gli uffici pubblici non possono più chiedere certificati relativi a:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo, o stato libero;
- stato di famiglia;
- nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore, del figlio, ecc.;
- iscrizione in albi o elenchi teuti da pubbliche amministrazioni come ad esempio l’iscrizione alla camera di commercio;
- l’appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio,
- esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualifica tecnica;
- reddito, situazione economica;
- assolvimento di obblighi contributivi;
- possesso e numero di codice fiscale, di partita IVA, e tutti i dati presentati nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi titolo;
- tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; non essere a conoscenza di essere sottoposto a precedenti penali;
- vivere a carico; tutti i dati contenuti nei registri di stato civile (ad esempio la maternità la paternità la separazione o comunione dei beni);
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non avere presentato la domanda di concordato
Basta una dichiarazione in carta semplice, firmata dall’interessato, senza autentica della firma.
(Si possono utilizzare i moduli predisposti dal Comune).
In luogo dei certificati, le Pubbliche Amministrazioni dovranno accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi indicare dall’interessato gli elementi necessari (ad esempio per il diploma di scuola secondaria il cittadino dovrà indicare l’istituto e l’anno in cui si è diplomato).
L’autocertificazione è estesa ai privati (ad esempio banche e assicurazioni) che decidano di accettarla.
Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l’autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà
I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.
Le restanti certificazioni hanno validità sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamenti non prevedono una validità superiore.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono.
RESTANO ESCLUSI I CERTIFICATI MEDICI, DI CONFORMITA’ CE, DI MARCHI O BREVETTI.
I Tribunali non sono tenuti ad accettare l’autocertificazione.