Art. 12 D.L 21/03/1978 n. 59 – convertito in Legge 18/05/1978 n. 191

“Chiunque cede  la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario.

La comunicazione di CESSIONE DI FABBRICATO deve essere fatta da chiunque (persona fisica o giuridica pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ubicato nel territorio del Comune di San Giorgio di Piano qualunque ne siano il tipo e le condizioni (fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani o rustici, integri, o semidistrutti, ultimati o in costruzione, ecc.) ed a qualunque uso essi siano destinati o di fatto adibiti.

Sono invece esonerati dall’obbligo della cessione di fabbricato gli esercenti attività sottoposte a licenza di polizia che comportano già a notifica all’Autorità di P.S. (es. alberghi, pensioni, ecc.).

Sono altresì esclusi dall’obbligo della denuncia i contratti di rinnovo della locazione in caso di proroga a favore della stessa persona.
L’art. 3 del D.leg.vo 14.03.2011 nr. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, nell’introdurre la “cedolare secca sugli affitti”, al comma 3, ha previsto che la registrazione del contratto di locazione “assorba”, tra l’altro, l’obbligo della comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, della cessione di un fabbricato, o parte di esso (come precedentemente previsto dalla Legge 191/78).

Più recentemente, il D.L. 13.05.2011 nr. 70 (l’art. 5 commi 1, lettera d), e 4), ha previsto un analogo assorbimento del citato obbligo anche per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati.

Premesso quanto sopra, a decorrere dal 7 aprile 2011 – per i contratti di locazione registrati, e a decorrere dal 14 maggio 2011, per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati, non si effettua più la comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza.

 

Ai sensi del comma 6 del richiamato art. 3 del D.L. 23/2011, il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni.

La presentazione della denuncia all’autorità di P.S., deve avvenire entro 48 ore dalla consegna dell’immobile. La data deve essere quella i cui il cessionario consegue l’effettiva disponibilità dell’immobile.
E’ possibile inviare la comunicazione anche per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per il calcolo delle 48 ore sono esclusi i giorni festivi.

Documentazione necessaria:

 Atto finale: presa d’atto e rilascio ricevuta. Trasmissione riepilogativo mensile alla Questura.

Tempi di risposta: immediata all’interessato.

Normative di riferimento:

Referenti:
Gianna Salsini
urp@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it
Tel: 051-6638526