La richiesta di autorizzazione allo scarico deve essere presentata dal titolare di diritti reali di godimento sull’oggetto di intervento. Sono diritti reali la proprietà e l’usufrutto. Il richiedente può essere un avente titolo su specifica delega del titolare del diritto reale.

La domanda di autorizzazione allo scarico va presentata con bollo da 16 euro, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’ente.
In Comune vanno presentate solo le autorizzazioni riguardanti edifici isolati che non hanno il collegamento con la pubblica fognatura.

La normativa vigente prevede che tutti gli scarichi idrici che non confluiscono in fognatura siano autorizzati dal Comune.
Si tratta del D.Lgs. 152/2006 e sucessive modificazioni e integrazioni, e in particolare la parte terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” e il capo II “Autorizzazione allo scarico”.

Occorre regolarizzarsi in quanto l’art. 133 “Sanzioni amministrative” cita:
– chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione di cui all’art. 124, oppure continui ad effettuare o mantenere  detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro.
Nell’ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo, la sanzione va da 600,00 euro a 3.000,00 euro.

Le domande di autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi vanno presentate allo sportello SUAP.

L’Ufficio Ambiente, ricevuta la domanda, verifica il rispetto delle norme vigenti e la completezza della stessa, poi ne trasmette una copia all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) per il parere di competenza. Quando l’autorizzazione è perfezionata, l’ufficio Ambiente avvisa l’interessato per il ritiro.

L’autorizzazione dura 4 anni, ma nel caso di scarico di acque reflue domestiche, derivanti da edificio adibito esclusivamente ad abitazone di consistenza mono o bifamiliare, in ottemperanza a quanto indicato al punto 4.7 (paragrafo III) della Delibera regionale n. 1053/2003, è prevista la forma del rinnovo tacito dell’autorizzazione, nei casi in cui non intervengono modifiche degli edifici/insediamenti che diano luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti alla situazione autorizzata.

Documentazione necessaria

Tempi di risposta: entro 30 giorni dalla domanda, fatta salva l’acquisizione di ulteriori pareri tecnici da altri Comuni.

Referenti

Giulia Naldi
ambiente@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it
Tel: 0516638543

Elena Chiarelli
dir.areatecnica@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it
Tel: 0516638541