Per poter svolgere la funzione di presidente di seggio elettorale è necessario essere iscritti nell’apposito albo, depositato presso la Corte d’Appello di Bologna.

Gli interessati dovranno presentare all’Ufficio elettorale comunale apposita richiesta scritta di inclusione nell’Albo.

Qualora la domanda venga accolta non occorre rinnovarla ogni anno in quanto l’iscrizione rimane valida finchè non si perdono i requisiti o si chieda la cancellazione dall’Albo con motivazione.
I Presidenti di seggio elettorali vengono nominati in occasione di ogni consultazione elettorale dal Presidente della Corte d’Appello fra coloro che risultano iscritti nell’apposito albo.

L’inclusione nell’Albo dei Presidenti di seggio elettorale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, come previsto dall’art. 1 della legge n. 53 del 21/03/1990:

  • essere elettore del Comune di San Giorgio di Piano;
  • essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore.

Ai sensi dell’art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi della amministrazioni comunali e dell’art. 38 del testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di Sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

  • coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
  • i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei trasporti;
  • gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
  • i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Normative di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica n° 361 del 30 marzo 1957: “Approvazione del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”.Decreto del Presidente della Repubblica n° 570 del 16 maggio 1960: “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali” art. 23. Legge n° 53 del 21 marzo 1990: “Misure urgenti a garantire maggiore efficenza al procedimento elettorale” art. 1.