Linee di indirizzo in ordine alla celebrazione dei matrimoni civili

Prima di sposarsi occorre procedere alla pubblicazione, che è un atto con il quale due persone manifestano la volontà di sposarsi.

La pubblicazione di matrimonio rimane affissa nel Comune di residenza degli sposi per almeno 8 giorni consecutivi.
A partire dal quarto giorno di scadenza delle pubblicazioni, il Comune presso il quale i futuri sposi l’hanno richiesta, rilascia il relativo certificato, che conserva validità per un massimo di 180 giorni dalla data di rilascio.
Per richiedere la pubblicazione occorre fissare un appuntamento con l’Ufficiale di Stato Civile e presentarsi con un documento di identità valido.

Se uno o entrambi i nubendi non conoscono la lingua italiana, occorre che siano accompagnati da un interprete.

Requisiti:

  • aver compiuto 18 anni, oppure 16 anni con l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni;
  • per i cittadini italiani – almeno uno dei futuri sposi deve essere residente a San Giorgio di Piano.

Documentazione necessaria

Se il matrimonio viene celebrato con rito civile la documentazione viene acquisita d’ufficio.

Se il matrimonio viene celebrato con rito religioso occorre la richiesta di pubblicazioni del parroco della propria parrocchia.

I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.
Nel caso del cittadino straniero residente in Italia, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, da richiedere all’ufficio di stato Civile del Comune di residenza anagrafica.

Il nulla-osta
Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-osta, rilasciato dalle Autorità del Paese d’origine.
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse (si veda il punto sucessivo).

Il nulla-osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità, maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve inoltre riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano (seguono le generalità)

Può essere rilasciato:

  • dall’Autorità consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente;
  • dall’Autorità competente del proprio Paese; in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero.

Nota bene
Il nulla-osta non può essere sostituito nè da un semplice certificato di stato libero
 rilasciato dall’Autorità estera nè da autocertificazione.
Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nulla-osta coincidano esattamente con quelle indicate sl passaporto.

Normative di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 3/11/2000 n°396 dall’art. 50 all’art. 62 Codice Civile articoli 84 – 101 Legge 27/05/1929 n° 847 Legge 25/05/1985 n°121 articolo 8 Legge 04/01/1968 n° 15 articolo 2 Legge n° 127/97