Esenzioni IMU 2021 a fronte dell’emergenza Covid-19

 

A fronte dell’emergenza socio-sanitaria da Covid-19, la Legge 178/2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023) ha previsto l’esenzione dal versamento della rata di acconto IMU 2021, limitatamente agli immobili nei quali soggetti passivi IMU esercitino le seguenti attività e siano anche gestori delle medesime:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Inoltre, la legge n. 69 del 21 maggio 2021, che ha convertito il D.L. 41/2021 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” all’ art. 6 – sexies, ha introdotto ulteriori esenzioni:

  • non è dovuta la prima rata IMU da parte dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione;
  • soggetti titolari di reddito agrario, così come definito dall’art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi;
  • soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 (queste partite IVA ai sensi del DL 22 marzo n. 41 non sono tenute al rispetto delle condizioni di seguito indicate).

Alle seguenti condizioni:

  1. che gli immobili siano posseduti da soggetti passivi IMU che siano anche gestori;
  2. che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
  3. che i ricavi (di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) o i compensi (di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imprese sui redditi) non siano superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL 22 marzo n. 41 (23 marzo 2021).

Come beneficiare dell’esenzione

Per beneficiare dell’esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 30/06/2022 per esenzione 2021) seguendo queste modalità:

  • indicare gli immobili oggetto di esenzione e i corrispettivi riferimenti catastali;
  • barrare la casella “esente”, specificando il periodo di esenzione;
  • riportare, nelle annotazioni, la partita IVA e il codice ATECO dell’attività svolta;
  • riportare, nelle annotazioni, di rientrare nell’ambito dei requisiti di cui all’art. 6 – sexies del D.L 41/2021.
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