Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Non sono state erogate sanzioni per mancata  o incompleta comunicazione dei dati,

ai sensi del  D.Lgs n. 33/2013 art. 47
Sanzioni per casi specifici

  1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni  e  dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la  situazione  patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione  in carica,  la  titolarita’  di  imprese,  le  partecipazioni  azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il  secondo  grado,  nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica, dà  luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  a  10.000  euro  a carico del responsabile della mancata  comunicazione  e  il  relativo provvedimento e’ pubblicato sul sito internet dell’amministrazione  o organismo interessato.
  2. La  violazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  di  cui all’articolo 22, comma 2, da’ luogo ad  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000  euro  a  carico  del  responsabile  della violazione.  La  stessa  sanzione  si  applica  agli  amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico  ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita’ di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
  3.  Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono  irrogate  dall’autorità amministrativa competente in base a quanto previsto  dalla  legge  24 novembre 1981, n. 689.

Allegato

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